Videocamere nei luoghi dell’infanzia, potranno essere utili se lo Stato non le finanzia ?

by Davide Leccese

Approvata la Legge sull’istallazione delle VIDEOCAMERE in scuole dell’Infanzia e nelle comunità di assistenza per anziani e disabili. Ecco una sintesi, spero esaustiva.
E’ stato approvata dalla Camera la Legge sulla VIDEOSORVEGLIANZA nelle scuole dell’Infanzia e nelle comunità di assistenza per anziani e disabili. 279 voti a favore, 22 contrari e 69 astenuti. La Legge passa al Senato per votazione.

L’art. 1 spiega che La legge ha la finalità di prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati”.

L’art. 2 entra nel merito dell’identità professionale degli operatori scolastici e assistenziali: il governo dovrà adottare un decreto legislativo “in materia di valutazione attitudinale nell’accesso alle professioni educative e di cura, e di formazione iniziale e permanente del personale delle strutture”.

L’art. 3 precisa – ed era necessario – che “L’accesso alle registrazioni è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento d’indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero”. Inoltre si precisa che ”Per installare l’impianto ci sarà bisogno di un accordo collettivo stipulato dai sindacati. A tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata verrà comunicata la presenza delle telecamere. I sistemi possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale” e la loro presenza deve essere “adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona video sorvegliata”.

L’art. 4 impone il monitoraggio da parte del Parlamento.

L’art. 5 sancisce che il tutto dovrà avvenire – per il carico economico – con impegno delle pubbliche amministrazioni e senza aggravio ulteriore nel bilancio dello Stato!

COMMENTI

I recenti avvenimenti di vere e proprie aggressioni – in danno di bambini e di anziani o disabili – hanno spinto il Parlamento a prendere una decisione grave, richiesta a gran voce dall’opinione pubblica, per evitare il ripetersi di questi fenomeni. Che sia ben chiaro che la stragrande maggioranza degli operatori della scuola e degli operatori sanitari/assistenziali è costituita da professionisti con grande cura degli assistiti e che il fenomeno è circoscritto a facinorosi che vanno puniti con la severità che la legge stabilisce.

Essere professionisti dell’educazione infantile e dell’assistenza socio-sanitaria significa avere qualità professionali di alto profilo e conseguente verifica delle attitudini al compito.
Molto importante è l’Art. 3: L’accesso alle registrazioni è regolamentato da sistemi rigidi e ben precisati: resta riservato all’autorità giudiziaria e alle Forze dell’Ordine, in casi ben codificati di fatti penalmente perseguibili, anche a garanzia della privacy.

Desta molta perplessità l’Art. 5: Lo Stato non si carica dell’onere finanziario aggiuntivo per l’applicazione effettiva della Legge. Toccherà agli Enti preposti (Locali o titolari del servizio). E questi avranno la capacità economica per far fronte a questo gravoso carico finanziario? Molti dubbi.

by Davide Leccese

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