Il Comitato Cedaw (Onu) accoglie il ricorso di Differenza Donna: nel sistema giudiziario italiano stereotipi sessisti

by redazione

“Per la prima volta in Italia il Comitato CEDAW, comitato delle Nazioni Unite che monitora l’applicazione della Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, ha accolto il nostro ricorso F. c. Italia iscritto al n. 148/2019 e ha riconosciuto che l’Italia ha violato gli articoli 2 (b)-(d) e (f), 3, 5 e 15 della CEDAW nei confronti di una donna che, già vittima di violenza domestica, aveva subito uno stupro da un agente delle forze dell’ordine incaricato delle attività di indagini in corso sul maltrattamento subito dall’ex marito. L’agente delle forze dell’ordine era stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione, poi assolto in secondo grado. La Corte di cassazione ha poi confermato l’assoluzione. Lo Stato italiano nel procedimento ha difeso le politiche nazionali adottate negli ultimi anni in materia di prevenzione della violenza di genere nonché l’operato dell’autorità giudiziaria, ma il Comitato CEDAW ha ritenuto che il trattamento riservato alla donna, prima dalla corte d’appello, e poi dalla Corte di Cassazione, non ha garantito ‘l’uguaglianza sostanziale della donna vittima di violenza di genere’”. Lo riportano in una nota stampa le avvocate Teresa Manente, Ilaria Boiano, Rossella Benedetti, Marta Cigna dell’associazione Differenza Donna che riprende alcuni passaggi salienti di quanto affermato dal Comitato Cedaw.
Il Comitato ha sancito per la prima volta che l’eliminazione di stereotipi sessisti nel sistema giudiziario è un passo cruciale per garantire equità e giustizia per le donne vittime di violenza. Il Comitato- continua la nota- ha evidenziato che il trattamento discriminatorio subito dalle donne nelle aule di giustizia non dipende solo dall’impatto discriminatorio che le leggi di per sé hanno nei confronti delle donne, ma anche dall’assenza di specializzazione e di sensibilità delle autorità giudiziarie nell’applicazione della legge nei casi di violenza di genere e dall’utilizzo di pregiudizi e stereotipi discriminatori”.

In particolare, il Comitato ha stabilito che: “Spesso i giudici hanno adottato dei modelli rigidi riguardo il comportamento che considerano giusto per una donna e penalizzano coloro che non si conformano a quel modello. Gli stereotipi, inoltre, pregiudicano la credibilità delle donne, delle testimonianze e delle argomentazioni. Ciò ha delle conseguenze gravi, per esempio, nella giustizia penale, ove gli imputati di violenza sessuale non sono resi legalmente responsabili per le violazioni commesse, dunque sostenendo una cultura di impunità. In tutte le aree della legge, gli stereotipi compromettono l’imparzialità e l’integrità del sistema di giustizia e conducono a decisioni disancorate dalla realtà dei fatti e alla ri-vittimizzazione delle persone offese”.
Nel caso in esame il Comitato ha ritenuto che le corti nazionali abbiano dimostrato: “Una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e delle complessità dell’abuso di autorità, compreso l’uso e l’abuso di fiducia e l’impatto dell’esposizione ai traumi successivi”.
Il Comitato ha affermato- continua la nota stampa- che gli stereotipi crescono dove la legge non identifica in maniera chiara ‘il consenso’ quale elemento centrale del reato di violenza domestica. L’assenza di ciò, porta ad una errato scrutinio sulla vita privata della vittima e ad un a interpretazione delle norme basata su norme culturali e preconcetti che nega equo accesso alla giustizia e fallisce, non solo di proteggere la donna, ma ripetutamente la sottopone a discriminazione e ri-vittimizzazione. Se il consenso è portato come argomento della difesa, allora l’onere della prova non deve gravare sulla vittima, ma sulla difesa che deve provare l’esistenza ben fondata di un esplicito consenso.
Il Comitato ha raccomandato, come misura specifica nei confronti della donna, l’integrale riparazione del danno morale e sociale a lei cagionato a causa dell’omessa riparazione e protezione anche in quanto vittima di violenza domestica.
Sono sati riconosciuti, inoltre, i danni specifici conseguenti all’accettazione degli stereotipi e i miti basati sul genere da parte dell’autorità giudiziaria di merito e della Corte di cassazione. Il Comitato ha deliberato anche misure di ordine generale che lo Stato deve adottare con urgenza e che riguardano la risposta legislativa e giudiziaria del nostro ordinamento dinanzi alla violenza di genere e sessuale. Sono state accolte, infatti, le nostre richieste di adottare misure efficaci per garantire che i procedimenti giudiziari relativi ai reati sessuali siano portati avanti senza ritardi ingiustificati e di garantire che tutti i procedimenti giudiziari relativi a reati sessuali siano imparziali, equi e non influenzati da pregiudizi o stereotipi di genere, indicando una vasta gamma di misure correttive rivolte a tutti i livelli del sistema legale”.

Prosegue ancora la nota stampa: “È stato raccomandato inoltre di fornire programmi di formazione specifici per la magistratura, per l’avvocatura e le forze dell’ordine, il personale medico e tutte le altre parti interessate, con la finalità di far comprendere le dimensioni legali, culturali e sociali della violenza contro le donne e della discriminazione di genere. Il Comitato raccomanda di sviluppare, implementare e monitorare strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere, che approfondiscano i danni prodotti dagli stereotipi e pregiudizi mediante ricerche basate sull’evidenza e l’identificazione delle migliori pratiche. Ulteriore raccomandazione del Comitato, che noi riteniamo cruciale, è quella di predisporre un sistema di monitoraggio e analisi delle sentenze delle tendenze del ragionamento giudiziario, predisponendo anche meccanismi di denuncia e controllo dei casi di stereotipizzazione giudiziaria. Ciò significa che magistratura, avvocatura e tutti coloro che agiscono nella qualità di agente statale (forze dell’ordine, servizi sociali, personale socio-sanitario ecc.) e fanno ricorso a stereotipi e pregiudizi sessisti nel loro operato, ne debbano rispondere“, conclude la nota.

VALENTE (PD): VITTORIA STORICA DESTINATA A LASCIARE UN SEGNO

ROMA- “Differenza Donna ha riscosso una vittoria storica destinata a lasciare il segno nel nostro ordinamento, a favore delle donne e contro la violenza maschile. Il Comitato delle Nazioni Unite che monitora la Convenzione per l’eliminazione di ogni discriminazione contro le donne(CEDAW) ha accolto il ricorso dell’associazione sul caso di una donna già vittima di violenza domestica e poi stuprata da un agente delle forze dell’ordine, prima condannato e poi assolto nei successivi gradi di giudizio, rinvenendo negli interventi dell’autorità giudiziaria italiana l’azione di stereotipi sessisti. In particolare, il Comitato ha condannato lo Stato al risarcimento morale e materiale nei confronti della vittima, ha raccomandato di introdurre programmi specifici di formazione sulla violenza contro le donne per tutti gli operatori della giustizia e ha infine intimato al nostro Paese di modificare il reato di violenza sessuale, garantendo la centralità del consenso della vittima ‘come elemento determinante’ del delitto. Si tratta di un grande risultato, completamente in linea con gli esiti delle diverse indagini svolte dalla Commissione di inchiesta del Senato sul Femminicidio e in particolare della relazione sulla vittimizzazione secondaria di donne e minori. Ora è determinate approvare il ddl in Commissione Giustizia che stabilisce che quando non c’è consenso c’è violenza”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio, che sottolinea: “ringraziamo Teresa Manente e tutte le avvocate di Differenza Donna per questo straordinario risultato”.
“Il Comitato Cedaw- spiega Valente- ha sancito che l’Italia, attraverso il suo sistema giudiziario, ha violato diversi articoli della Convenzione stessa nel caso esaminato di una donna, già vittima di violenza domestica, che aveva subito uno stupro da un agente delle forze dell’ordine incaricato delle attività di indagini. L’agente era stato infatti condannato in primo grado ma poi assolto nei gradi successivi. Il Comitato ha sottolineato che le sentenze di assoluzione nel caso di specie si sono basate su ‘percezioni distorte e su miti e convinzioni preconcette, piuttosto che su fatti rilevanti, che hanno indotto la Corte Regionale e la Corte Suprema di Cassazione a interpretare o ad applicare in modo errato le leggi, minando così l’imparzialità e l’integrità del sistema giudiziario e producendo un errore giudiziario e la rivittimizzazione della donna’. Non solo, accogliendo le argomentazioni di Differenza Donna, il Comitato CEDAW ha ricondotto le violazioni al fatto che gli stereotipi sessisti prosperano in sede giudiziaria in ragione di una legislazione, come quella italiana, che non identifica chiaramente il consenso come elemento centrale e determinante della violenza sessuale. Ulteriore raccomandazione del Comitato è di predisporre un sistema di monitoraggio e analisi delle sentenze, predisponendo anche strumenti di denuncia e controllo dei casi di stereotipizzazione giudiziaria”

da www.dire.it

You may also like

Non è consentito copiare i contenuti di questa pagina.